Anfop - Associazione Nazionale Formatori Professionisti

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER LA REGIONE SICILIA

Premessa:
1. La formazione professionale rappresenta un settore strategico per lo sviluppo del territorio siciliano,
è inoltre volano di innovazione, progresso e di riscatto sociale. Il settore permette di affrontare le
sfide che il mercato del lavoro pone in termini di acquisizione di competenze chiavi per l’uso delle
nuove tecnologie nei vari settori produttivi, il recupero delle antiche arti, il rispetto delle tradizioni e
le inevitabili riqualificazioni dei lavoratori alla luce dei nuovi cicli produttivi per far fonte ai
cambiamenti in atto nel mondo del lavoro a cominciare dal governo della transizione energetica.
Diviene fondamentale per la Sicilia fornire una formazione professionale di qualità capace di
coniugare buona formazione e lavoro buono, tutelando allievi e lavoratori;
2. Tenuto conto del verbale del 09/07/2024 di apertura di contrattazione regionale con le quali le
associazioni datoriali ANFOP, ASEF e ASSOFOR dichiarano di aderire al CCNL 2024-2027 per la
formazione professionale, sottoscritto da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL e
dalle Associazioni datoriali FORMA e CENFOP (allegato 1);
3. le parti hanno già sottoscritto il 23 luglio 2018 un accordo regionale per la Salvaguardia occupazionale
dei lavoratori del settore della Formazione Professionale;
4. la Legge Regionale 14 dicembre 2019, n. 23 che istituisce e disciplina il Sistema Regionale della
Formazione Professionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, terzo e quarto comma, e dell’art.
10 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al fine di rendere effettiva la crescita della
professionalità dei lavoratori, in coerenza con le strategie dell’Unione Europea per lo sviluppo delle
risorse umane.
5. la Formazione Professionale, strumento di politica attiva del lavoro, considerati anche i percorsi
ordinamentali degli IeFP e i servizi erogati dalle Agenzie per il Lavoro che affiancano la scuola pubblica
nell’obbligo scolastico e formativo, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione
economica e tende a favorire l’occupazione, l’inclusione sociale, la produttività e l’evoluzione
dell’organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
6. le parti concordano che il CCNL di settore firmato da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS
CONFSAL e dalle Associazioni datoriali FORMA e CENFOP sia uno strumento ineludibile per garantire
diritti e tutele ed evitare contenziosi sul costo del lavoro.
Le parti condividono la necessità di un ulteriore impegno per continuare a migliorare le iniziative di
Formazione Professionale per la costituzione di un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un
sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per
svolgere ruoli professionali, rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla
specializzazione, all’aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori in un quadro di Formazione
Permanente.

1. La presente contrattazione disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti di
Formazione Professionale che operano all’interno delle istituzioni Formative accreditate o che
possano accreditarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al DPR 1 ottobre 2015 n.25 “del
presidente della Regione Siciliana”, nonchè dalle Agenzie per il Lavoro accreditate in Sicilia;
2. La presente contrattazione disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente di enti di
qualunque natura giuridica, anche riuniti in consorzi, fondazioni, reti e poli, della formazione
professionale IeFp per minori in obbligo scolastico, formazione continua per adulti occupati e degli
inoccupati, dell’istruzione Tecnica Superiore, dell’Istruzione e Formazione ordinamentale, dei servizi
per il lavoro, della formazione per le arti ed dei mestieri e delle attività connesse alle politiche attive
del lavoro.
3. I contenuti della presente contrattazione hanno come obiettivo la realizzazione di un contratto
della formazione professionale per la Regione Siciliana vincolante per tutti gli Enti impegnati nella
gestione di attività previste dal decreto di accreditamento della Regione Siciliana.

La presente contrattazione ha decorrenza triennale dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027.
La presente contrattazione alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non se ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo CCNL.

1. Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità degli Enti di Formazione
Professionale e delle Organizzazioni Sindacali di categoria, perseguono l’obiettivo di contemperare
l’interesse degli operatori al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla loro crescita professionale,
con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi, riconoscendo la professionalità e il
valore del ruolo sociale degli Enti.
2. In riferimento all’Art 17 lettera E comma 3, del CCNL al fine di preservare la confederalità delle
OO.SS. di categoria, viene riconosciuto un’agibilità sindacale ciascuna delle seguenti organizzazioni
sindacali: FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA, e SNALS CONFSAL indipendentemente dal numero
degli addetti.

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi e per
assicurare alle OO.SS., nell’esercizio dell’attività sindacale, le migliori condizioni per la tutela del personale,
gli Enti garantiscono una costante informazione alle OO.SS. in merito a eventuali processi di crisi,
dismissione, trasformazione o eventuali procedure di mobilità, riduzione oraria o accesso agli
ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, l’informazione dovrà essere fornita
con cadenza annuale, così come da CCNL Art 12 comma 1.
La concertazione si sviluppa a livello regionale tra i rappresentanti regionali delle Associazioni degli Enti di
FP firmatarie e/o aderenti al vigente CCNL e le segreterie regionali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua,
SNALS, appartenenti alle OO.SS. firmatarie del CCNL, ed ha come oggetto in particolare:
– Attuazione degli Avvisi Iefp e relative dotazioni finanziarie;
– Attuazione degli Avvisi per la formazione degli adulti e relative dotazioni finanziarie;
– Attuazione degli Avvisi per l’erogazione delle politiche attive del lavoro e relative dotazioni
finanziarie;
– Analisi dello stato economico finanziario di filiera.

Entro tre mesi dalla firma della Contrattazione Regionale, sarà istituita la Commissione Paritetica Bilaterale
Regionale, con il compito prioritario di predisporre ed emanare rispettivamente interpretazioni autentiche
delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di esaminare e risolvere eventuali
controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di
contrattazione regionale così come previsto dal regolamento di cui all’allegato n. 2, del CCNL per la
Formazione Professionale 2024-2027.

Entro tre mesi dalla firma della Contrattazione Regionale, verrà istituita la Commissione di Conciliazione
Regionale, ai sensi della legge n. 183 del 2010 con i compiti di esercitare, per la prevenzione e la risoluzione preventiva dei conflitti, il tentativo di conciliazione di cui all’allegato 3 del CCNL per la Formazione
Professionale 2024-2027.

Le parti, riconfermando il comune impegno per l’attuazione piena e consapevole delle norme per la sicurezza
sul lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, convengono di applicare
quanto disposto nell’allegato 7 del CCNL di settore.

Le parti, concordano nell’applicare le seguenti modalità di attuazione di Telelavoro:
1. Il presupposto per la realizzazione del telelavoro è la scelta volontaria di entrambi i soggetti
interessati: l’Ente e il lavoratore;
2. Il telelavoro può svolgersi anche per limitati periodi di tempo predefiniti o a ore, in alternanza al
lavoro effettuato presso la sede di lavoro.
3. In nessun caso il telelavoratore può eseguire lavori per conto proprio o di terzi, salvo esplicito
mandato.
4. Il telelavoro può riguardare sia le nuove assunzioni, sia i rapporti già in essere. Le modalità orarie
vanno concordate tra le parti, con possibilità di reversibilità o riformulazione.
5. Attività previste per il telelavoro sono quelle di segreteria, amministrazione, progettazione,
contabilità, o comunque, quanto concordato con l’Ente.
6. L’Ente, nell’organizzazione dell’attività lavorativa, definirà le attività annuali da poter effettuare,
definendone il tetto massimo di ore.
7. Le modalità di telelavoro devono essere specificate in un accordo individuale, indicando le attività
assegnate, la sede e l’orario di lavoro, gli strumenti forniti, gli obiettivi e le regole per il diritto alla
disconnessione.
8. Sono garantiti ai telelavoratori i medesimi diritti contrattuali e sindacali degli altri lavoratori.

Agli enti di formazione, dotati di un organico minimo funzionale previsto per l’accreditamento, con
dipendenti assunti a tempo indeterminato, in considerazione del carico di lavoro e delle responsabilità
connesse alle funzioni direttive e nei limiti delle risorse economico-finanziarie a disposizione dell’ente, può
essere riconosciuto un superminimo (assorbibile o non assorbibile) individuale mensile, in conformità alle
disposizioni vigenti.

Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi ulteriori permessi straordinari retribuiti, qualora valutati
dall’Ente strategici per la spendibilità professionale del lavoratore all’interno dell’Ente stesso, per un totale
annuo di 50 ore, come da CCNL art 55 punto 2, per il conseguimento, qualora non in possesso, di lauree e/o
abilitazioni all’insegnamento, certificazioni informatiche, master di primo o secondo livello, certificazioni
linguistiche previo confronto tra le RSA/OO.SS. regionali e l’Ente.
Come già previsto dall’art. 55 CCNL, nella concessione dei permessi di cui al precedente comma, vanno
osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
– i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di
lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/10 o frazione di 1/10 del personale della
istituzione formativa;
– a parità di condizioni hanno precedenza a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano
mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio.

Fermo restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’art. 10 della L.300 del 20/05/1970,
e quanto previsto al precedente art. 11 del presente contratto regionale, i dipendenti possono richiedere,
secondo quanto disposto dalla legge n. 53/2000, congedi non retribuiti per la formazione, fino ad un massimo
di 11 mesi, anche frazionati, per il completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento di titoli di studio
di secondo grado, di un diploma universitario o di laurea.

Alla lavoratrice, a seguito di presentazione di adeguata certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche,
sono concessi, su richiesta, fino a 3 giorni al mese di astensione dal lavoro.

La lavoratrice inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri
antiviolenza o dalle Case Rifugio (art. 5-bis, D.L. 93/2013, convertito con modificazioni dalla L. 119/2013), ha
diritto fino a 90 giorni di congedo retribuito con relativa astensione dal lavoro.

Si ha una missione quando l’ente notifica ad un lavoratore di svolgere la propria attività fuori dalla sede
abituale di lavoro per una distanza superiore a 40 Km.
Nel caso in cui il lavoratore utilizzi il mezzo proprio, l’Ente a fine mese deve liquidare i km fatti dal lavoratore
secondo le tabelle ACI e il relativo costo del pedaggio stradale, il vitto e alloggio dietro ricevuta attestante
l’importo.
L’ente in alternativa può dotare il lavoratore di tessera di abbonamento per l’uso dei mezzi pubblici o
utilizzare mezzi aziendali.
Può essere concessa, concordato con il dipendente, una indennità forfettaria di trasferta giornaliera, nel
rispetto delle vigenti normative.

Le parti firmatarie della presente Contrattazione Regionale confermano l’Ente Bilaterale Nazionale EBINFOP
quale strumento per affrontare problemi e bisogni dei lavoratori e degli organismi formativi e supportare
processi di cambiamento secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Ente, allegato n. 1, parte integrante del
presente CCNL.
L’ente Bilaterale Regionale EBIRFOR per la Regione Sicilia dovrà costituirsi/avviarsi entro sei mesi dalla
sottoscrizione della presente contrattazione.

Al fine di tutelare la vita lavorativa e la vita familiare, per ribadire che non sussiste l’obbligo per il lavoratore
di rimanere connessi 24 ore su 24 si stabilisce che gli orari di reperibilità telefonica sono esclusivamente in
fascia oraria diurna. I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche
riguardanti la prestazione lavorativa durante la sospensione delle attività didattiche e nei giorni festivi.
I Direttori Regionali, i Direttori di Centro, Responsabili Amministrativi e dei Processi e il personale con funzioni
di coordinamento, in caso di urgenza potranno essere contattati telefonicamente anche in orari fuori servizio.
Nei limiti dell’orario di funzionamento degli uffici è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di
sospensione didattica per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.
Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare situazioni di pericolo.

L’impegno di lavoro del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno è di 36 ore settimanali
ed è distribuito su non meno di 5 giorni. L’orario di lavoro convenzionale mensile è di 156 ore settimanali. La
prestazione lavorativa convenzionata annua è di 1590 ore.

Orario di lavoro Formatori:
L’orario convenzionale medio settimanale di docenza frontale è pari a 22 ore su un calendario compreso tra
31 e le 46 settimane fino ad un massimo di 800 ore annue.
Al fine di mantenere i livelli occupazionali ed in considerazione che le ore di docenza, in funzione degli avvisi
pubblici, vengono spesso compresse su un numero di settimane inferiore a quelle previste, precludendo la
possibilità di raggiungere le 800 ore annue, le 22 ore settimanali saranno calcolate su base media annua
fermo restando il limite massimo di 28 ore da svolgersi per settimana e le 800 ore annuali. Sarà altresì
possibile estendere le 800 ore di docenza frontale fino ad un massimo di 1000 ore annuali, riconoscendo
un’indennità aggiuntiva non inferiore al 15% sulla quota oraria per le sole ore in aggiunta alle 800, fermo
restando il limite massimo di 28 ore da svolgersi per settimana. Per i part time l’impegno orario andrà
rimodulato per il proprio impegno orario.

E’ prevista la progressione economica orizzontale individuale P.E.O.I sulla base dell’anzianità maturata nel
settore della Formazione Professionale in costanza di rapporto di lavoro o per passaggio immediato e diretto
da un ente ad altro mediante accordi stipulati con le OO.SS. per il personale assunto a tempo indeterminato,
che si realizza con l’applicazione complessiva di cinque incrementi retributivi comprensivi di quelli già nel
concluso regime transitorio di prima applicazione del precedente CCNL 2007-2010. Gli scatti maturati
successivamente al 01 febbraio 2012 avranno valore unitario indicato nella tabella A:

Nei limiti delle risorse finanziarie gli Enti di Formazione potranno riconoscere un premio di produzione a tutto
il personale dipendente assunto a tempo indeterminato derivante da incrementi di produttività, innovazione,
ed efficienza organizzativa. L’ente, a termine delle attività dopo avere individuato la disponibilità finanziaria,
procederà a convocare le RSA o le OO.SS. per stabilire i criteri al riparto del premio per tutto il personale
dipendente a tempo indeterminato. La percentuale da corrispondere non può essere inferiore al 3%
dell’imponibile previdenziale individuale.
Agli Enti di formazione, dotati di un organico minimo funzionale previste per l’accreditamento, nei limiti delle
risorse economico-finanziarie a disposizione dell’ente, per il personale assunto con funzioni di Direttore VIII
e IX livello, con contratto a tempo indeterminato, previo accordo sindacale, può essere riconosciuto il Sistema
Incentivante e Premio di Risultato, finalizzato a valorizzare il ruolo strategico nella gestione e nell’innovazione
degli Enti di formazione. Il sistema incentivante o premio di risultato per i Direttori è destinato a promuovere:

a) incrementi di unità lavorative;
b) incrementi di produttività e qualità dei servizi erogati;
c) processi di innovazione gestionale e organizzativa.
Al personale di livello VIII e IX, il premio di risultato non può essere inferiore al 10% dell’imponibile
previdenziale annuo, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi specifici.
Gli incentivi di cui sopra possono essere anche erogati mediante welfare aziendale, previa comunicazione alle
OO.SS. e alle Associazioni Datoriali.
Nei limiti delle risorse economico-finanziarie a disposizione dell’ente, previo accordo sindacale, è possibile
riconoscere una quota economica aggiuntiva una tantum, destinata esclusivamente al welfare aziendale o al
versamento su fondi pensionistici integrativi, pari a un massimo di 2.500 euro annui, calcolati in
proporzione alla durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part-time, ove applicabile.

Gli Enti che al termine di un triennio hanno beneficiato delle deroghe previste dall’art. 26 in continuità di
finanziamento (IeFP), dovranno nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procedere alla stabilizzazione di
almeno il 30% dei rapporti subordinati, che abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio anche non
continuativo relativamente alla stessa mansione e profilo di cui all’allegato 10 del CCNL presso le strutture
formative accreditate.
Gli Enti impossibilitati a procedere alla stabilizzazione di cui sopra potranno chiedere l’intervento della
Commissione Paritetica Bilaterale al fine della rideterminazione della disposizione.
Tale misura è finalizzata a valorizzare le competenze acquisite e a garantire continuità occupazionale, salvo
eventuali diverse previsioni definite attraverso accordi decentrati.

A tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato con l’orario di lavoro con almeno due
rientri pomeridiani è previsto un voucher di mensa per un valore pari a € 8,00 da potere corrispondere anche
mediante welfare aziendale.

Gli enti di formazione professionale pongono al centro dei loro percorsi la crescita della persona, pertanto
ogni forma di discriminazione di genere, orientamento sessuale, religioso ed etnico è contrastata anche
attraverso momenti di informazione e formazione dei dipendenti.

Così come previsto dall’art.39 del CCNL è istituito lo strumento della banca delle ore.
Nella banca delle ore vengono accantonate le ore che la lavoratrice/lavoratore matura nel corso dell’anno a
vario titolo fuori dall’orario ordinario, a cui il lavoratore aderisce su base volontaria, previo autorizzazione
dell’ente.
Su richiesta del lavoratore, l’ente comunicherà il saldo delle ore della propria posizione.
Le ore maturate potranno essere compensate con giorni di riposo, oppure, su richiesta del lavoratore e in
accordo con l’Ente potranno essere liquidate o convertite in welfare aziendale.
Nel caso in cui il lavoratore debba saldare un debito l’ente procederà alla trattenuta in busta paga entro
l’anno di maturazione.
Al lavoratore che ne farà richiesta sarà consentito chiedere un prestito alla banca delle ore che dovrà
essere restituito offrendo la sua prestazione lavorativa al di fuori delle ore ordinarie.
Alla cessazione del rapporto di lavoro in ogni modo verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali
crediti o debiti orari residui.

Il part-time ciclico verticale è una modalità lavorativa a tempo parziale applicabile sia al contratto a tempo
indeterminato che a quello determinato: la particolarità che lo caratterizza è rappresentata dal fatto che il lavoratore presta attività per alcuni giorni della settimana o del mese o per alcuni mesi dell’anno a tempo
pieno, mentre in altri giorni o mesi la propria prestazione è completamente sospesa. Per effetto di quanto
disposto dall’articolo 1, comma 350, legge 30 dicembre 2020, n. 178, il periodo di durata del contratto di
lavoro a tempo parziale, che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi, è
riconosciuto per intero le settimane utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per
l’accesso al diritto alla pensione.
Per il lavoratore a tempo parziale, dunque, l’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione è calcolata
come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i
periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro. La
retribuzione viene corrisposta unicamente per il periodo durante il quale viene svolto il lavoro fermo restando
l’obbligo di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in
ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale indicando il codice
“DR00”, che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione lavorativa relativa all’intero mese
con riferimento al lavoratore in contratto di lavoro part-time di tipo verticale/ciclico.

Le parti convengono di derogare all’art. 6 (Lavoro a tempo determinato) e all’allegato 7 (prestazioni
coordinate e continuative) del CCNL, limitatamente al 70% dei contratti subordinati a tempo indeterminato
in organico, salvo ulteriori accordi decentrati.

E’ possibile concedere, sulla base di un accordo aziendale, una indennità di funzione per il personale che
ricopre ruoli di particolare responsabilità appartenenti ai livelli retributivi che vanno dal I livello al IX livello
secondo la seguente tabella:

Oltre alle figure già specificate e previste dall’art. 25 del CCNL, relativamente alle indennità varie, previo
accordo sindacale (RSA/OO.SS), al personale che ricopre particolari incarichi di responsabilità, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, connessi al D.lvo 231/2021 o D.lvo n.81/2008, è possibile concedere una
indennità minima annua di Euro 500,00, proporzionale al grado di responsabilità, per anno da valere ad ogni
effetto di legge.

In accordo con il principio della mutualità e della solidarietà tipico delle cooperative, viene riconosciuta la
priorità nelle assunzioni ai soci rispetto ad altri candidati esterni, come previsto dall’art. 1, comma 3, della
Legge 3 aprile 2001, n. 142 (“Revisione della legislazione in materia cooperativa”), che consente
l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con i soci, promuovendo la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’ente. Per attuare tale priorità, le parti stabiliscono che:
1) In fase di ampliamento dell’organico, i soci già attivi all’interno della cooperativa, che soddisfano i
requisiti professionali, abbiano precedenza su candidati esterni.
2) Nei bandi di selezione e nelle procedure di reclutamento, sia espressamente indicata la priorità
d’assunzione dei soci, in conformità al modello cooperativo.
3) Le modalità di verifica dei requisiti dei soci siano basate su criteri oggettivi e trasparenti, conformi
alle disposizioni delle normative citate, garantendo la parità di trattamento e prevenendo eventuali
conflitti di interesse.
In analogia, tali disposizioni si applicano ai soci di Associazioni, Enti e Organizzazioni del Terzo settore.

Ai sensi dell’art. 9 del CCNL, il lavoro in somministrazione è consentito per rispondere a esigenze specifiche
di reperimento di risorse qualificate in modalità intermittente, garantendo flessibilità operativa agli enti e
tutela per i lavoratori. È possibile ricorrere a tale istituto per figure professionali specialistiche, necessarie per
progetti o corsi che richiedono competenze avanzate non reperibili internamente, come specificato
nell’Allegato A.
Per progetti con durata superiore ai limiti standard, previa contrattazione con le RSA/RSU-OO.SS., è ammessa
una deroga del 50% dei limiti quantitativi finalizzata alla realizzazione del progetto stesso.

È prevista la possibilità di distacco o comando dei lavoratori tra enti di formazione, tra reti di imprese o
consorzi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro e delle disposizioni contrattuali applicabili.
Il distacco o comando è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle stesse mansioni del lavoratore
distaccato e non per mansioni inferiori, garantendo così il mantenimento del livello di professionalità e
competenza del personale. Il distacco o comando, oltre agli adempimenti normativi, deve essere formalizzato
tramite un contratto scritto che indichi: a) la durata del distacco; b) l’ente di provenienza e quello di
destinazione; c) le mansioni specifiche che il lavoratore sarà chiamato a svolgere presso l’ente di destinazione,
assicurando che corrispondano a quelle già ricoperte; d) le modalità di gestione dei diritti e dei doveri del
lavoratore distaccato.
Durante il periodo di distacco, il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione e agli altri diritti previsti dal
contratto di lavoro applicabile presso l’ente di provenienza, fatto salvo eventuali accordi specifici con l’ente
di destinazione. Il distacco è vietato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il
contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale e la continuità didattica nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea, della legislazione del lavoro e delle normative vigenti, in caso di crisi congiunturale, dismissione o
cessazioni delle attività, l’ente può cedere la propria attività ad altri Enti mediante manifestazione d’interesse
e apposita contrattazione con le OO.SS. e Amministrazione Regionale.

Fermo restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’Ente subentrante e con le esigenze
tecnico organizzative e di manodopera, l’Ente subentrante è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio
organico il personale già operante alle dipendenze dell’Ente uscente.
Ai fini dell’applicazione della clausola sociale si considera il personale dell’Ente uscente che abbia, al momento del
passaggio, almeno 180 giorni di anzianità lavorativa alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse
della procedura.

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